Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/09/1993 |
Numero: | 379 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1993 è concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione [...] |
Art. 2. 1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del [...] |
§ 98.1.26828 - Legge 23 settembre 1993, n. 379.
Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.
(G.U. 28 settembre 1993, n. 228)
1. A decorrere dall'anno 1993 è concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni.
2. Il contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli istituti di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.