§ 98.1.26789 - Legge 25 marzo 1993, n. 80.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1993
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26789 - Legge 25 marzo 1993, n. 80.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

(G.U. 26 marzo 1993, n. 71)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi agli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. Il settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti"".