§ 98.1.26771 - Legge 12 dicembre 1992, n. 492.
Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/12/1992
Numero:492


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e quinto sono abrogati
Art. 2.      1. Dopo l'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente
Art. 3.      1. Nell'art. 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul [...]
Art. 4.      1. Dopo l'art. 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è [...]


§ 98.1.26771 - Legge 12 dicembre 1992, n. 492.

Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti.

(G.U. 24 dicembre 1992, n. 302)

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e quinto sono abrogati.

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "Art. 42-bis (Traduzioni).

     -1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

     2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

     3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

     4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

     5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

     6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

     7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili".

     2. Per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati si applica l'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'art. 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.".

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'art. 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "Art. 131-bis (Liberazione dell'imputato prosciolto).

     -1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'art. 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 154-bis.".

     2. Dopo l'art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "Art. 154-bis (Liberazione dell'imputato prosciolto).

     -1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

     2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.".

     3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorità giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato è detenuto anche per altra causa.