Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/02/1992 |
Numero: | 146 |
Sommario |
Art. 1. Durata dei comandi |
Art. 2. Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore |
§ 98.1.26744 - Legge 11 febbraio 1992, n. 146. [1]
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.
(G.U. 21 febbraio 1992, n. 43)
Art. 1. Durata dei comandi
1. In attesa dell'organica riforma degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell'art. 16 del
Art. 2. Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore
1. Al terzo comma dell'art. 14 del
a) nell'alinea, la parola "nove" è sostituita dalla seguente "undici";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri".
2. Il segretario della biblioteca di documentazione pedagogica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni già previste dalla legislazione vigente, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca.
3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
[1] Abrogata dall'art. 62 del