Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/02/1992 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere [...] |
Art. 2. 1. Il terzo comma dell'art. 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 7, comma 2, delle norme per [...] |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26738 - Legge 6 febbraio 1992, n. 160.
Interpretazione autentica dell'art. 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.
(G.U. 26 febbraio 1992, n. 47)
1. Ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con
2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.
1. Il terzo comma dell'art. 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
"In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'art. 39".
1. Il comma 1 dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
"1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.