§ 98.1.26738 - Legge 6 febbraio 1992, n. 160.
Interpretazione autentica dell'art. 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1992
Numero:160


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere [...]
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'art. 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 7, comma 2, delle norme per [...]
Art. 3.      1. Il comma 1 dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26738 - Legge 6 febbraio 1992, n. 160.

Interpretazione autentica dell'art. 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.

(G.U. 26 febbraio 1992, n. 47)

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte le preture circondariali di cui all'art. 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

     2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.

 

          Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'art. 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

     "In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'art. 39".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 1 dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali".

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.