§ 98.1.26708 - Legge 29 agosto 1991, n. 288.
Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ad assicurativa per volontari in servizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/08/1991
Numero:288


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma [...]
Art. 2.      1. All'art. 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      1. All'art. 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. All'art. 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti


§ 98.1.26708 - Legge 29 agosto 1991, n. 288. [1]

Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ad assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti.

(G.U. 6 settembre 1991, n. 209)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonchè di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'art. 29.

     2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

     2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine," sono sostituite dalle seguenti: "che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione,";

     b) al comma 2, le parole: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti" sono sostituite dalle seguenti: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione";

     c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

     2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

     2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 20".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'art. 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge";

     b) al comma 5, le parole: "possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato" sono sostituite dalle seguenti: "possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato".

 

          Art. 5.

     1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.


[1] Abrogata dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.