Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/07/1991 |
Numero: | 239 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26697 - Legge 30 luglio 1991, n. 239.
Modifica dell'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.
(G.U. 5 agosto 1991, n. 182)
1. L'art. 39 del testo unico approvato con
"Art. 39 (Art. 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".