§ 98.1.26696 - Legge 29 luglio 1991, n. 238.
Modifica dell'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/07/1991
Numero:238


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26696 - Legge 29 luglio 1991, n. 238.

Modifica dell'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.

(G.U. 5 agosto 1991, n. 182)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneità al volo ed alla navigazione.

     2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

     3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso".