Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/07/1991 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26696 - Legge 29 luglio 1991, n. 238.
Modifica dell'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.
(G.U. 5 agosto 1991, n. 182)
1. L'art. 7 della
"Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneità al volo ed alla navigazione.
2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso".