§ 98.1.26695 - Legge 29 luglio 1991, n. 237 .
Nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/07/1991
Numero:237


Sommario
Art. 1.  Nuova struttura del corso superiore di polizia tributaria
Art. 2.  Requisiti per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria
Art. 3.  Istruttoria della domanda di ammissione agli esami
Art. 4.  Vantaggi di carriera connessi al corso superiore di polizia tributaria
Art. 5.  Istituzione del corso di polizia tributaria
Art. 6.  Regolamento per l'ammissione e la frequenza del corso di polizia tributaria e del corso superiore di polizia tributaria.
Art. 7.  Norme transitorie


§ 98.1.26695 - Legge 29 luglio 1991, n. 237 [1].

Nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria.

(G.U. 5 agosto 1991, n. 182)

 

     Art. 1. Nuova struttura del corso superiore di polizia tributaria

     1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali superiori della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonchè di funzioni di comando di elevato impegno.

     2. Il corso superiore di polizia tributaria ha la durata di un anno accademico ed il numero dei frequentatori da ammettere al medesimo è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

     3. L'ammissione al corso superiore di polizia tributaria è subordinata all'esito favorevole di un apposito esame ed all'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze del medesimo.

 

          Art. 2. Requisiti per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria

     1. All'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria possono essere ammessi i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che ne facciano domanda, i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno di indizione del concorso:

     a) abbiano già compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado di colonnello;

     b) non siano ricompresi nei primi due terzi dell'organico dei tenenti colonnelli;

     c) siano stati giudicati idonei al termine del corso di polizia tributaria di cui all'art. 5;

     d) siano in possesso dell'attestato di 2° livello di conoscenza della lingua inglese, rilasciato dalla scuola di lingue estere dell'Esercito, conseguito o confermato non oltre i due anni precedenti.

     2. La partecipazione all'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria non è ammessa per più di due volte.

 

          Art. 3. Istruttoria della domanda di ammissione agli esami

     1. Sulla domanda di ammissione all'esame previsto dall'art. 2 esprimono parere i superiori gerarchici e decide la commissione superiore di avanzamento, tenendo conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

     2. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1° gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 4. Vantaggi di carriera connessi al corso superiore di polizia tributaria

     1. La frequenza ed il superamento con esito favorevole del corso superiore di polizia tributaria previsto dall'art. 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. Istituzione del corso di polizia tributaria

     1. Il corso di polizia tributaria provvede ad assicurare ai capitani della Guardia di finanza un'elevata qualificazione professionale mediante l'aggiornamento e l'affinamento della loro preparazione tecnica e culturale e l'acquisizione di comuni metodologie di lavoro, ai fini dell'assolvimento di impegnativi incarichi in campo operativo e presso organi di direzione del Corpo.

     2. Al corso di polizia tributaria sono ammessi, secondo l'ordine di anzianità, i capitani della Guardia di finanza non compresi nel primo terzo del ruolo di appartenenza e nel numero stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 6. Regolamento per l'ammissione e la frequenza del corso di polizia tributaria e del corso superiore di polizia tributaria.

     1. Alle modalità di svolgimento dell'esame di ammissione ed alla disciplina organizzativa del corso superiore di polizia tributaria nonchè alle modalità di ammissione e di svolgimento del corso di polizia tributaria si provvede con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 7. Norme transitorie

     1. Le disposizioni di cui all'art. 5 ed alla tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 e successive modificazioni, nonchè di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46, si applicano esclusivamente ai maggiori ed ai capitani che non hanno titolo alla frequenza del corso di polizia tributaria previsto dall'art. 5 o che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non frequentino o non abbiano frequentato i corsi di cui al comma 3 del presente articolo.

     2. Agli ufficiali ammessi al corso superiore di polizia tributaria che, per effetto dell'art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, abbiano conseguito o conseguiranno la promozione al grado di tenente colonnello durante la frequenza del corso, i vantaggi di carriera conseguenti all'applicazione del "Titolo scuola di polizia tributaria" sono attribuiti anche nel grado di tenente colonnello nella misura pari a un quarto dell'organico del grado di maggiore, ridotto del cinque per cento.

     3. I corsi di polizia tributaria, già indetti con decreto del Ministro delle finanze, aventi modalità e contenuti conformi a quelli stabiliti con il decreto previsto dall'art. 6, sono equiparati a tutti gli effetti al corso di polizia tributaria previsto dall'art. 5. Tale equiparazione è dichiarata con apposito decreto del Ministro delle finanze.


[1]  Abrogata dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.