§ 98.1.26685 - Legge 4 giugno 1991, n. 188.
Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/06/1991
Numero:188


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dai seguenti


§ 98.1.26685 - Legge 4 giugno 1991, n. 188.

Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(G.U. 22 giugno 1991, n. 145)

 

     Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dai seguenti:

     "I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonchè a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

     Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

     a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;

     c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

     Ai fini degli accertamenti di cui all'art. 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'art. 24, comma primo.

     Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

     Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".