§ 98.1.26675 - Legge 12 aprile 1991, n. 130.
Modifica degli articoli 7e8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/04/1991
Numero:130


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro [...]


§ 98.1.26675 - Legge 12 aprile 1991, n. 130.

Modifica degli articoli 7e8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.

(G.U. 18 aprile 1991, n. 91)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

     2. La ditta interessata è tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'art. 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

     2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

     3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

     4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

     5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico".

 

          Art. 3.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o saldi.