Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/11/1990 |
Numero: | 349 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, è prorogato di sessanta giorni ai [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26643 - Legge 28 novembre 1990, n. 349.
Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.
(G.U. 28 novembre 1990, n. 278)
1. Il termine previsto dall'art. 6 della
2. L'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti già richiesti nell'ambito delle indagini pregresse.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.