§ 98.1.26617 - Legge 9 aprile 1990, n. 89.
Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1990
Numero:89


Sommario
Art. 1.      1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26617 - Legge 9 aprile 1990, n. 89. [1]

Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare.

(G.U. 30 aprile 1990, n. 99)

 

     Art. 1.

     1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

     Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.