Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/04/1990 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26617 - Legge 9 aprile 1990, n. 89. [1]
Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare.
(G.U. 30 aprile 1990, n. 99)
1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della
Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del