§ 98.1.26564 - Legge 24 maggio 1989, n. 194.
Modificazione dell'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: "Ordinamento della professione di guida alpina".


Settore:Normativa nazionale
Data:24/05/1989
Numero:194


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26564 - Legge 24 maggio 1989, n. 194.

Modificazione dell'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: "Ordinamento della professione di guida alpina".

(G.U. 29 maggio 1989, n. 123)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25. Regioni a statuto speciale. 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'art. 7".

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.