Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/05/1989 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26564 - Legge 24 maggio 1989, n. 194.
Modificazione dell'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: "Ordinamento della professione di guida alpina".
(G.U. 29 maggio 1989, n. 123)
1. L'art. 25 della
"Art. 25. Regioni a statuto speciale. 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'art. 7".
2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.