Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/04/1989 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, è sostituito dai seguenti |
§ 98.1.26547 - Legge 11 aprile 1989, n. 133.
Modifiche all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.
(G.U. 22 aprile 1989, n. 94)
1. Il secondo comma dell'art. 1 della
"Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilità speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria.
Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al