Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/04/1989 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26546 - Legge 3 aprile 1989, n. 126.
Modificazioni all'art. 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
(G.U. 13 aprile 1989, n. 86)
1. L'art. 29 della
"Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla
2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.
3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla
4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della
2. Per gli oggetti già esonerati, ai sensi dell'art. 9, lettera f), della