§ 98.1.26511 - Legge 23 agosto 1988, n. 391 .
Norme sull'amministrazione straordinaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/08/1988
Numero:391


Sommario
Art. 1.      1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26511 - Legge 23 agosto 1988, n. 391 [1] .

Norme sull'amministrazione straordinaria.

(G.U. 7 settembre 1988, n. 210)

 

     Art. 1.

     1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita.

     2. I giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

     3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 109 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.