§ 98.1.26495 - Legge 19 luglio 1988, n. 308.
Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1988
Numero:308


Sommario
Art. 1.      1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere [...]


§ 98.1.26495 - Legge 19 luglio 1988, n. 308.

Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.

(G.U. 2 agosto 1988, n. 180)

 

     Art. 1.

     1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilità ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonchè alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura più favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.