Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/10/1987 |
Numero: | 436 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le seguenti [...] |
§ 98.1.26440 - Legge 27 ottobre 1987, n. 436.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
(G.U. 28 ottobre 1987, n. 252)
1. Il
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "108 unità" sono sostituite dalle seguenti: "200 unità";
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 1° gennaio 1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1986, ed economica dalla data del decreto di inquadramento";
al comma 3, le parole: "155 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla
2. A decorrere dal 1° novembre 1987, la tabella allegata alla
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
Art. 4-bis (Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della
a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;
b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.
"Art. 4-ter (Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento). - 1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del
2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla
3. Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento è computato a tutti gli effetti.
4. Agli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia".
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 49.117 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 109.828 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 109.908 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:
a) quanto a lire 12.660 milioni per l'anno 1987, ed a lire 21.775 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti dei centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria";
b) quanto a lire 32.950 milioni per l'anno 1987, a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
c) quanto a lire 3.507 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; quanto a lire 18.618 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche, di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonché modifica di inquadramento di una marca estera e di denominazione di altra marca estera, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1987".
La tabella allegata al decreto-legge è sostituita da quelle annesse alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A - (prevista dall'art. 4, comma 1) - Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena
Carriere |
Qualifiche |
Importo lordo mensile |
Dirigenziale |
Dirigente superiore e primo dirigente |
473.000 |
Direttiva |
Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari |
473.000 |
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Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari |
392.000 |
Concetto |
Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti |
240.000 |
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Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti |
224.000 |
Esecutiva |
Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti |
232.000 |
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Aiutante alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti |
216.000 |
Personale operaio |
Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni |
208.000 |
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Nota. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato - anche anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto - sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio. |
Tabella B - (prevista dall'art. 4, comma 2) - Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena
Carriere |
Qualifiche |
Importo lordo mensile |
Dirigenziale |
Dirigente superiore |
896.000 |
|
Primo dirigente |
696.000 |
Direttiva |
Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari |
696.000 |
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Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari |
660.000 |
Concetto |
Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti |
385.000 |
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Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti |
365.000 |
Esecutiva |
Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti |
375.000 |
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Aiutante alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti |
355.000 |
Personale operaio |
Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni |
345.000 |
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Nota. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato - anche anteriormente alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio. |