Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/02/1987 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge 5 maggio 1976, n. 257, sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli |
Art. 2. 1. All'art. 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti |
Art. 3. 1. L'art. 5 è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. Il terzo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. L'art. 10 è soppresso |
Art. 6. 1. Al primo comma dell'art. 12 è soppresso l'inciso: ", anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto," |
Art. 7. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 257, saranno apportate le [...] |
§ 98.1.26412 - Legge 14 febbraio 1987, n. 42.
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.
(G.U. 24 febbraio 1987, n. 45)
1. Alla
2. Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.
1. All'art. 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.
Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente".
2. All'art. 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilità".
1. L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto:
a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;
b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.
I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.
Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti".
1. Il terzo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione".
1. L'art. 10 è soppresso.
1. Al primo comma dell'art. 12 è soppresso l'inciso: ", anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto,".
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'art. 13 della