Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/11/1986 |
Numero: | 775 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del [...] |
§ 98.1.26389 - Legge 11 novembre 1986, n. 775.
Modificazione dell'art. 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
(G.U. 26 novembre 1986, n. 275)
1. Dopo il secondo comma dell'art. 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
"Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate".