Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/07/1986 |
Numero: | 332 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26364 - Legge 2 luglio 1986, n. 332. [1]
Modifica dell'art. 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
(G.U. 7 luglio 1986, n. 155)
1. Il primo comma dell'art. 13 della
"I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano già ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del