§ 98.1.26354 - Legge 15 maggio 1986, n. 190.
Modifica dell'art. 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1986
Numero:190


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La lettera d) dell'art. 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente
Art. 3.      I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, purchè iscritti al registro ditte [...]


§ 98.1.26354 - Legge 15 maggio 1986, n. 190.

Modifica dell'art. 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

(G.U. 19 maggio 1986, n. 114)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. - Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.

     Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.

     E' prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 - l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985".

     2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.

 

          Art. 2.

     La lettera d) dell'art. 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente:

     "d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".

 

          Art. 3.

     I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, purchè iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.