Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/05/1986 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La lettera d) dell'art. 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente |
Art. 3. I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, purchè iscritti al registro ditte [...] |
§ 98.1.26354 - Legge 15 maggio 1986, n. 190.
Modifica dell'art. 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
(G.U. 19 maggio 1986, n. 114)
1. L'art. 10 della
"Art. 10. - Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla
Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 3, comma 16, del
E' prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 - l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della
2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della
La lettera d) dell'art. 5, comma primo, della
"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".
I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1, della