Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/04/1986 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta un'indennità di carica determinata dal Ministro del [...] |
§ 98.1.26347 - Legge 17 aprile 1986, n. 115 [1].
Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1a categoria.
(G.U. 19 aprile 1986, n. 91)
1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta un'indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 11 della
2. Il Ministro del tesoro determina altresì, con proprio decreto, le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma.
3. E' vietato agli amministratori ed ai sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria di partecipare agli utili.
4. Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 21 del
[1] Abrogata dall'art. 161 del