Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/03/1986 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. unico. Il penultimo comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26334 - Legge 7 marzo 1986, n. 66.
Modifiche all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico.
(G.U. 15 marzo 1986, n. 62)
Il penultimo comma dell'art. 14 della
"Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni".