§ 98.1.26324 - Legge 31 gennaio 1986, n. 10.
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1986
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 gennaio 1986, autorizzato con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 768, è prorogato al 28 febbraio 1986. Restano ferme le modalità previste dal medesimo art. 1
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1986


§ 98.1.26324 - Legge 31 gennaio 1986, n. 10. [1]

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986.

(G.U. 31 gennaio 1986, n. 25)

 

Art. 1.

     Il termine del 31 gennaio 1986, autorizzato con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 768, è prorogato al 28 febbraio 1986. Restano ferme le modalità previste dal medesimo art. 1.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1986.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.