| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 31/01/1986 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine del 31 gennaio 1986, autorizzato con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 768, è prorogato al 28 febbraio 1986. Restano ferme le modalità previste dal medesimo art. 1 | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1986 | 
§ 98.1.26324 - Legge 31 gennaio 1986, n. 10. [1]
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986.
(G.U. 31 gennaio 1986, n. 25)
     Il termine del 31 gennaio 1986, autorizzato con l'art. 1 della 
La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1986.
[1] Abrogata dall'art. 24 del