Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/12/1985 |
Numero: | 777 |
Sommario |
Art. unico. 1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei Testi unici di cui al terzo comma [...] |
§ 98.1.26314 - Legge 24 dicembre 1985, n. 777. [1]
Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
(G.U. 30 dicembre 1985, n. 305)
1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'art. 1 della
2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della
3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. [Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non più in vigore] [4].
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 della
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della