§ 98.1.26307 - Legge 22 novembre 1985, n. 655.
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1985
Numero:655


Sommario
Art. 1.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonchè dagli articoli 15, 16 e [...]
Art. 2.      Al primo comma dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 [...]
Art. 3.      Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito [...]
Art. 4.      L'ultimo capoverso dell'art. 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della [...]


§ 98.1.26307 - Legge 22 novembre 1985, n. 655.

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

(G.U. 22 novembre 1985, n. 275)

 

     Art. 1.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonchè dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

     "I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.

     Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura".

 

          Art. 2.

     Al primo comma dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da ", ciascuna delle quali" sino alla fine del comma.

     Il terzo comma dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello".

 

          Art. 3.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

     "I componenti effettivi sono:

     il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

     due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;

     un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

     cinque magistrati con funzioni di merito.

     I componenti supplenti sono:

     un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

     tre magistrati con funzioni di merito;

     due componenti eletti dal Parlamento".

 

          Art. 4.

     L'ultimo capoverso dell'art. 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

     Il termine previsto dall'art. 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, già prorogato di novanta giorni dall'art. 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1° ottobre 1985, n. 485, è prorogato di altri trenta giorni.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.