Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/06/1985 |
Numero: | 285 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 98.1.26278 - Legge 10 giugno 1985, n. 285. [1]
Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropolitana al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
(G.U. 21 giugno 1985, n. 145)
Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle università, degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Il trattamento economico di cui al precedente comma continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
Per il personale già collocato fuori ruolo il cui trattamento economico metropolitano è corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero degli affari esteri, la disposizione di cui all'articolo precedente si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla predetta data.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 38 del