Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 10/04/1991 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. 1. All'art. 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 441, le parole: "da lire centocinquantamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 24.1.19 - Legge 10 aprile 1991, n. 128.
Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
(G.U. 17 aprile 1991, n. 90)
1. All'art. 3 della
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21 del
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle ``extra'' e ``prima'', solamente se integri, puliti ed asciutti".
1. All'art. 5, primo comma, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.