§ 24.1.19 - Legge 10 aprile 1991, n. 128.
Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:10/04/1991
Numero:128


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      1. All'art. 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 441, le parole: "da lire centocinquantamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 24.1.19 - Legge 10 aprile 1991, n. 128.

Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

(G.U. 17 aprile 1991, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     1. All'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle ``extra'' e ``prima'', solamente se integri, puliti ed asciutti".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 441, le parole: "da lire centocinquantamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire trecentomila a lire un milione".

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.