§ 24.1.B - Legge 8 agosto 1977, n. 632.
Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:08/08/1977
Numero:632


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma:


§ 24.1.B - Legge 8 agosto 1977, n. 632.

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

(G.U. 31 agosto 1977, n. 236)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

     "L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".

 

          Art. 2.

     Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma:

     "Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge".

     Al terzo comma dell'art. 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "commi precedenti".