| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura | 
| Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura | 
| Data: | 08/08/1977 | 
| Numero: | 632 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il primo comma dell'art. 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma: | 
§ 24.1.B - Legge 8 agosto 1977, n. 632.
Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.
(G.U. 31 agosto 1977, n. 236)
     Il primo comma dell'art. 9 della 
"L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".
     Dopo il primo comma dell'art. 13 della 
"Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge".
     Al terzo comma dell'art. 13 della