Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 08/08/1977 |
Numero: | 632 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è aggiunto il seguente comma: |
§ 24.1.B - Legge 8 agosto 1977, n. 632.
Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.
(G.U. 31 agosto 1977, n. 236)
Il primo comma dell'art. 9 della
"L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".
Dopo il primo comma dell'art. 13 della
"Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge".
Al terzo comma dell'art. 13 della