Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.7 unione europea |
Data: | 03/11/1992 |
Numero: | 454 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 23.7.10 - Legge 3 novembre 1992, n. 454.
Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992
(G.U. 24 novembre 1992, n. 277, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992. [1]
1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Il Trattato di cui al presente articolo è stato abrogato dall’art. IV-437 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dalla