Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 09/02/1982 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge le norme necessarie per dare [...] |
Art. 2. Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme [...] |
Art. 3. I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture [...] |
Art. 4. Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione [...] |
§ 23.5.3 - Legge 9 febbraio 1982, n. 42.
Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea.
(G.U. 25 febbraio 1982, n. 55)
Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire cinque milioni e all'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno.
Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravità.
I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.
Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del
Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della
Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.
Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
ELENCO DELLE DIRETTIVE
1) N. 64/427 (Consiglio)
relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).
2) N. 64/429 (Consiglio)
relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).
3) N. 71/118 (Consiglio)
relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
4) N. 71/140 (Consiglio)
che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
5) N. 71/316 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
6) N. 71/317 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.
7) N. 71/318 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.
8) N. 71/319 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.
9) N. 71/347 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.
10) N. 71/348 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua.
11) N. 71/349 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti.
12) N. 71/354 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.
13) N. 72/461 (Consiglio)
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
14) N. 72/462 (Consiglio)
relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi.
15) N. 73/360 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
16) N. 73/361 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.
17) N. 73/362 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.
18) N. 73/438 (Consiglio)
che modifica le direttive del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
19) N. 74/148 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 Kg di precisione superiore alla precisione media.
20) N. 74/331 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.
21) N. 74/648 (Consiglio)
che modifica la
22) N. 74/649 (Consiglio)
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei Paesi terzi.
23) N. 75/33 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda.
24) N. 75/324 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
25) N. 75/339 (Consiglio)
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.
26) N. 75/404 (Consiglio)
concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.
27) N. 75/405 (Consiglio)
concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.
28) N. 75/410 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui.
29) N. 75/431 (Consiglio)
che modifica la
30) N. 75/439 (Consiglio)
concernente l'eliminazione degli oli usati.
31) N. 75/440 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
32) N. 75/442 (Consiglio)
relativa ai rifiuti.
33) N. 75/445 (Consiglio)
che modifica la
34) N. 75/716 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
35) N. 75/726 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.
36) N. 76/117 (Consiglio)
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ed essere utilizzato in "atmosfera esplosiva".
37) N. 76/118 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
38) N. 76/160 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque di balneazione.
39) N. 76/403 (Consiglio)
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
40) N. 76/434 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 19 novembre 1973 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.
41) N. 76/628 (Consiglio)
recante quarta modifica della
42) N. 76/696 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
43) N. 76/764 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.
44) N. 76/765 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole.
45) N. 76/766 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.
46) N. 76/767 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.
47) N. 76/769 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
48) N. 76/770 (Consiglio)
che modifica la
49) N. 76/889 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai vari disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi.
50) N. 76/890 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti muniti di starter.
51) N. 76/891 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica.
52) N. 76/893 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
53) N. 77/27 (Commissione)
relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
54) N. 77/93 (Consiglio)
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
55) N. 77/94 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
56) N. 77/95 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri.
57) N. 77/96 (Consiglio)
concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
58) N. 77/98 (Consiglio)
che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario.
59) N. 77/312 (Consiglio)
concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.
60) N. 77/313 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.
61) N. 77/435 (Consiglio)
relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
62) N. 77/436 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.
63) N. 77/486 (Consiglio)
relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.
64) N. 77/489 (Consiglio)
relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
65) N. 77/504 (Consiglio)
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
66) N. 77/576 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
67) N. 77/629 (Commissione)
che modifica gli allegati della
68) N. 77/799 (Consiglio)
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.
69) N. 78/50 (Consiglio)
che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la
70) N. 78/55 (Consiglio)
che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
71) N. 78/176 (Consiglio)
relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
72) N. 78/319 (Consiglio)
relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
73) N. 78/365 (Commissione)
recante secondo adeguamento al progresso tecnico della
74) N. 78/609 (Consiglio)
recante sesta modifica della
75) N. 78/610 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
76) N. 78/611 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.
77) N. 78/629 (Consiglio)
che adegua al progresso tecnico la
78) N. 78/659 (Consiglio)
sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
79) N. 78/669 (Consiglio)
che modifica la
80) N. 78/692 (Consiglio)
che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.
81) N. 78/891 (Consiglio)
adattamento al progresso tecnico delle direttive del Consiglio 75/106/CEE del 19 dicembre 1974 e 76/211/CEE del 20 gennaio 1976 nel settore dei pre-imballaggi.
82) N. 78/1031 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.
83) N. 79/112 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità
84) N. 79/168 (Consiglio)
recante modifica della
85) N. 79/196 (Consiglio)
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
86) N. 79/530 (Consiglio)
concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.
87) N. 79/531 (Consiglio)
che applica ai forni elettrici la
88) N. 79/581 (Consiglio)
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
89) N. 79/640 (Consiglio)
che modifica gli allegati della
90) N. 79/641 (Commissione)
che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.
91) N. 79/693 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni.
92) N. 79/1070 (Consiglio)
che modifica la
93) N. 79/1005 (Consiglio)
che modifica la
94) N. 79/1067 (Commissione)
recante fissazioni di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente e totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
95) N. 79/830 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda.
96) N. 80/181 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la
97) N. 80/232 (Consiglio) - per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti di imballaggi preconfezionati.