Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 10/08/2000 |
Numero: | 252 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione. |
Art. 2. Modalità di esecuzione del memorandum. |
Art. 3. Oneri. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 22.6.97 - L. 10 agosto 2000, n. 252.
Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001".
(G.U. 8 settembre 2000, n. 210).
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001".
2. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal punto 10 del memorandum stesso.
Art. 2. Modalità di esecuzione del memorandum.
1. Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa, può partecipare quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001".
2. Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, quest'ultimo in base al disposto dell'articolo 10 del
3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, in particolare per il finanziamento delle attività relative alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso memorandum, è autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.
Art. 3. Oneri.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 2000, a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.500 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Memorandum
(Omissis)
ALLEGATO
"Italia in Giappone 2001” - Elenco provvisorio delle manifestazioni
(Omissis)