§ 22.6.3b - Legge 9 novembre 1961, n. 1233.
Modifica dell'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:09/11/1961
Numero:1233

§ 22.6.3b - Legge 9 novembre 1961, n. 1233. [1]

Modifica dell'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

(G.U. 5 dicembre 1961, n. 302).

 

 

     [Articolo unico]

     L'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a norma del precedente art. 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.