Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 18/02/1974 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o [...] |
Art. 2. I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di [...] |
Art. 3. Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attività ove da ciò non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso [...] |
Art. 4. L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta. |
Art. 5. Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione [...] |
§ 22.5.25 - L. 18 febbraio 1974, n. 41.
Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione.
(G.U. 6 marzo 1974, n. 61).
Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attività superino la durata di tre giorni.
I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di termine della chiusura o della sospensione, nonché l'ubicazione dell'esercizio.
La prescrizione di cui al precedente comma potrà essere adempiuta anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.
La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede l'autorizzazione.
I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed eccezionale.
Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attività ove da ciò non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune sia aperto al pubblico almeno il 50% degli esercizi e dei servizi del ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende ed attività.
Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potrà invitare le organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se ne ravvisi la necessità, programmi adeguati di chiuse per turni delle aziende.
L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.
Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa dovrà essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura e, quando la legge preveda obblighi al riguardo, gli estremi dell'autorizzazione o comunque della domanda inoltrata.
Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione, effettui una chiusura od una sospensione di attività in giorni e periodi diversi, è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.
Inoltre il sindaco con propria ordinanza può prescrivere la riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sarà fissato.
Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 30.000 è punita l'infrazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4.