| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 22. Commercio | 
| Capitolo: | 22.5 disciplina generale | 
| Data: | 24/02/1965 | 
| Numero: | 107 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è sostituito dal seguente | 
§ 22.5.l - Legge 24 febbraio 1965, n. 107.
Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e del prodotti ittici.
(G.U. 10 marzo 1965, n. 61)
     L'art. 6 della 
"I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.
Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.
     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della