Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 14/06/1964 |
Numero: | 477 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente |
§ 22.5.1j - Legge 14 giugno 1964, n. 477. [1]
Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
(G.U. 7 luglio 1964, n. 164).
Il primo comma dell'art. 1 della
"I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio
[1] Abrogata dall'art. 24 del