§ 22.5.1j - Legge 14 giugno 1964, n. 477.
Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:14/06/1964
Numero:477


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente


§ 22.5.1j - Legge 14 giugno 1964, n. 477. [1]

Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

(G.U. 7 luglio 1964, n. 164).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

     "I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.