| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 22. Commercio | 
| Capitolo: | 22.5 disciplina generale | 
| Data: | 14/06/1964 | 
| Numero: | 477 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il primo comma dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente | 
§ 22.5.1j - Legge 14 giugno 1964, n. 477. [1]
Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
(G.U. 7 luglio 1964, n. 164).
     Il primo comma dell'art. 1 della 
     "I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio 
[1] Abrogata dall'art. 24 del