| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 22. Commercio | 
| Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust | 
| Data: | 03/08/2007 | 
| Numero: | 118 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [2] | 
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge | 
§ 22.4.31 - D.L. 3 agosto 2007, n. 118. [1]
Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.
(G.U. 4 agosto 2007, n. 180)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
     1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 4 ottobre 2007, n. 231).
[2] L'art. 1, comma 82, della