Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.3 camere di commercio industria artigianato |
Data: | 20/08/2001 |
Numero: | 363 |
Sommario |
Art. 1. Determinazione dei compensi. |
Art. 2. Abrogazioni. |
§ 22.3.79 - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363.
Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.
(G.U. 5 ottobre 2001, n. 232).
Art. 1. Determinazione dei compensi.
1. I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.
2. Le indennità spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese. Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.
3. I consigli camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei centri estero determinano i compensi per i componenti, rispettivamente, degli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, delle unioni regionali e dei centri estero in misura non superiore al 40 per cento degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della camera di commercio, per i primi, e della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri.
4. I consigli di cui al comma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennità e degli altri compensi di cui al presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
a) il comma 6 dell'articolo 3 della
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della
c) il decreto 6 febbraio 1998, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998.