§ 22.3.40 - D.M. 28 febbraio 1991, n. 96.
Regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:28/02/1991
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Iscrizione.
Art. 2.  Documenti.
Art. 3.  Termine di iscrizione.
Art. 4.  Rinnovo.


§ 22.3.40 - D.M. 28 febbraio 1991, n. 96. [1]

Regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

(G.U. 23 marzo 1991, n. 70).

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente: "disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri";

vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 , concernente:

"nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento" e in particolare gli articoli 3 e 4;

udito il parere del consiglio di stato espresso nell'adunanza generale del 28 febbraio 1991;

vista la comunicazione al presidente del consiglio dei ministri con nota del 28 febbraio 1991 a norma dell'art. 17, comma terzo, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Iscrizione.

     1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, devono essere presentate in carta legale al Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

     2. Nelle domande devono essere indicati [2]:

     a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva;

     b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti;

     c) la sede legale;

     d) il tipo di attività esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

     d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale [3].

     3. Le domande devono contenere:

     a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese; le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che [4]:

     b) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all' 1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 [5];

     c) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all' 1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [6];

     d) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all' 1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento [7];

     e) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

 

     Art. 2. Documenti.

     1. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     aa) questionario, in duplice copia completo delle notizie richieste. Lo stampato è distribuito dall'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento;

     bb) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della ditta ed il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla;

     cc) certificato della cancelleria della sezione società del tribunale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentati e la ragione sociale dell'impresa nonchè la dichiarazione, denominata certificato di vigenza, in originale e copia fotostatica, che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo. Le ditte individuali devono presentare analogo documento, in originale e copia fotostatica, intestato al titolare rilasciato dalla sezione fallimentare;

     dd) certificato di residenza in carta legale, in originale e copia fotostatica, e stato di famiglia in carta legale, in originale e copia fotostatica, di data non anteriore a un mese, per tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare la ditta;

     ee) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annuo previsto dall'art. 17 della già citata legge 9 luglio 1990, n. 185;

     ff) licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della fabbricazione di materiale d'armamento;

     gg) per le imprese esportatrici: lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

     hh) copia dell'abilitazione - ove richiesta - concessa dall'autorità nazionale della sicurezza in corso di validità.

 

     Art. 3. Termine di iscrizione.

     1. Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni.

     2. Il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.

 

     Art. 4. Rinnovo.

     1. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione, le imprese o i consorzi di imprese che intendono rinnovarla dovranno presentare nuovamente la documentazione prevista dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.M. 3 luglio 2009, n. 125.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 3 luglio 2009, n. 125.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 3 luglio 2009, n. 125.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 3 luglio 2009, n. 125.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 3 luglio 2009, n. 125.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 3 luglio 2009, n. 125.