Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.3 camere di commercio industria artigianato |
Data: | 18/04/1962 |
Numero: | 234 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente |
§ 22.3.1a - Legge 18 aprile 1962, n. 234.
Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
(G.U. 19 maggio 1962, n. 127).
L'articolo 5 della
"Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'art. 1 del regio
Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo".
L'articolo 7 della
"Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2 classe, per la carriera di concetto, nonchè al concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivista, per la carriera esecutiva nei ruoli organici corrispondenti".
Il secondo comma dell'art. 8 della
"Con le modalità previste nel precedente comma, è conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere".