Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.3 camere di commercio industria artigianato |
Data: | 10/08/1950 |
Numero: | 729 |
Sommario |
Art. 1. Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 22.3.a - Legge 10 agosto 1950, n. 729. [1]
Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.
(G.U. 19 settembre 1950, n. 215).
Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52 lettere a) e b), del testo unico approvato con
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del