| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 22. Commercio | 
| Capitolo: | 22.1 agenti e rappresentanti di commercio | 
| Data: | 24/06/1978 | 
| Numero: | 460 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno [...] | 
§ 22.1.5 - D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460.
Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
(G.U. 19 agosto 1978, n. 231)
     L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della 
a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del preponente e 4 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio;
b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 7.500.000 annue per ciascun preponente in ogni altro caso;
c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso.