Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.4 disciplina generale |
Data: | 28/07/2004 |
Numero: | 192 |
§ 1.4.37 - L. 28 luglio 2004, n. 192.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.
(G.U. 3 agosto 2004, n. 180)
Art. 1.
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144
All'articolo 1:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui all'articolo 10-bis del
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa».