§ 95.6.48 – L. 23 dicembre 1978, n. 943.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:23/12/1978
Numero:943


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.  [1]
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.  [4]


§ 95.6.48 – L. 23 dicembre 1978, n. 943.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonchè del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa.

(G.U. 12 febbraio 1979, n. 42).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

     a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè il protocollo aggiuntivo,firmati a Roma il 9 marzo 1976;

     b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione anzidetta.

 

     Articolo 2.

     Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'art. 30 della Convenzione di cui alla lettera a) e all'art. 4 del protocollo di cui alla lettera b).

 

 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera

per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

 

     Art. 1.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2.

     1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

     a) per quanto concerne l'Italia:

     1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e

     3) l'imposta locale sui redditi;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

     b) per quanto concerne la Svizzera:

     le imposte federali, cantonali e comunali

     1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);

     2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali "imposta svizzera").

     4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

     5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi d'abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Confederazione svizzera;

     b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

     d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     e) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

     f) il termine "nazionali" designa:

     1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

     2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     g) l'espressione "autorità competente" designa:

     1) in Italia: il Ministero delle finanze;

     2) in Svizzera: l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

     2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

     4. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.

     5. Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo:

     a) una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3, è soltanto beneficiaria apparente dei redditi, essendo questi in realtà - sia direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche - destinati a una persona che non può essere considerata di per sè residente di detto Stato ai sensi del presente articolo;

     b) una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato Contraente.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) una officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 6.

     1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivati da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

 

          Art. 7.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di navigazione marittima, interna o aerea.

 

          Art. 9.

     Allorchè

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente,

     e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi.

     Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'art. 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili e redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. 11.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12,5% dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2, lettera g) dell'art. 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presentEConvenzione.

 

          Art. 12.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche - comprese le pellicole cinematografiche e di registrazioni per le trasmissioni radiofoniche e televisive - di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uno di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2, lettera g) dell'art. 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13.

     1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

     2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'art. 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

     3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

 

          Art. 14.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

     b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cuiarticoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

 

          Art. 16.

     La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17.

     1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

     2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

     3. Non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli articoli 10 e 11 nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi è una società, residente di uno Stato contraente, che detiene più del 25% del capitale della società, residente nell'altro Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima esercita la propria attività prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando direttamente o indirettamente, artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti e sportivi.

 

          Art. 18.

     Fatte salve le disposizioni dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

          Art. 19.

     1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

     2. Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico" designa:

     a) per quanto riguarda l'Italia:

     1) le Ferrovie dello Stato (F.S.);

     2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);

     3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

     4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);

     b) per quanto riguarda la Svizzera:

     1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);

     2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT);

     3) l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).

     Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.

 

          Art. 20.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

 

          Art. 21.

     1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'art. 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

          Art. 22.

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'art. 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.

     2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli destinati alla navigazione interna, nonchè i beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Ogni altro elemento del patrimonio di un presidente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

 

          Art. 23.

     1. Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può fruire di uno sgravio delle imposte dell'altro Stato contraente riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto se:

     a) i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti del primo Stato, non ammontano a più del sestuplo del totale ottenuto addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal bilancio;

     b) i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un tasso non eccedente quello normale;

     si considera tasso normale:

     1) per l'Italia, il tasso legale d'interesse aumentato di tre punti;

     2) per la Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato di due punti;

     c) il 50%, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, è impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori, canoni, spese di sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti di beni di ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di persone non residenti del primo Stato;

     d) le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi;

     e) la società distribuisce il 25%, almeno, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente.

     Restano riservati i provvedimenti più ampi che sono stati o saranno presi da uno Stato contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta riscossa alla fonte dall'altro Stato contraente.

     2. Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può pretendere, anche se soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, uno sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sugli interessi o canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, solo se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede, gli interessi e i canoni sono assoggettati all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale per la difesa nazionale.

     Una fondazione di famiglia residente della Svizzera non può pretendere lo sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sui dividendi, gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi traggono o devono trarre profitto, per più di un terzo, persone non residenti della Svizzera.

     3. La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente di cui è residente il beneficiario dei redditi di cui si tratta.

     Se le autorità competenti dell'altro Stato contraente da dove provengono i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni date dal loro beneficiario nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestate dalle autorità competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorità competenti del primo Stato; queste autorità procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato alle autorità competenti dell'altro Stato. Persistendo le divergenze d'opinioni tra le autorità competenti dei due Stati, si applicheranno in tal caso le disposizioni dell'art. 26. Lo sgravio d'imposta sarà differito sino a quando non venga raggiunto un accordo.

 

          Art. 24.

     1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

     2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

     3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esente da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.

     4. Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:

     a) nel computo dell'imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o

     b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera che tenga conto dei princìpi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o

     c) in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Italia.

     Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dall'Italia, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell'art. 17 nonchè dell'art. 23 fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli 10, 11 e 12 dell'imposta italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai canoni.

     La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

 

          Art. 25.

     1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

     Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 6 dell'art. 11 o del paragrafo 6 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

     Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

     5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

 

          Art. 26.

     1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'art. 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta una imposizione non conforme alla Convenzione.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'Accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro ai fini del presente articolo. Una commissione mista, formata di rappresentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione e dalla interpretazione della Convenzione. Detta commissione mista si riunirà, alternativamente, in uno degli Stati contraenti, ogni qual volta che una delle autorità competenti lo richieda. Essa sarà presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato contraente sul territorio del quale la riunione avrà luogo.

 

          Art. 27. [1]

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

     2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo l da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di:

     a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

     b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell'altro Stato contraente;

     c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

     4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità del presente articolo, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perchè lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

     5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perchè queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perchè dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona.

 

          Art. 28.

     1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale e di accordi particolari.

     2. Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in forza di accordi internazionali, i redditi o il patrimonio non sono imponibili nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati, l'imposizione spetta allo Stato accreditante secondo la propria legislazione.

     3. Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo aventi le nazionalità dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati i residenti di detto Stato.

     4. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

 

          Art. 29.

     1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Nel caso di azioni, emesse da società residenti in Italia, intestate fiduciariamente a banche e istituti finanziari residenti in Svizzera e appartenenti effettivamente a persone quivi residenti, le istanze di rimborso possono essere presentate dai titolari effettivi di dette azioni. Ove il beneficiario effettivo dei dividendi sia persona diversa dal titolare effettivo delle azioni per le quali i dividendi sono pagati, le istanze di rimborso sono presentate dal beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso sarà effettuato se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera.

     Le istanze di rimborso devono essere corredate da una attestazione delle banche ed istituti finanziari di cui sopra circa la residenza del titolare o del beneficiario delle azioni e l'assoggettamento dei dividendi alla ritenuta d'imposta alla fonte in Italia.

     Ove le istanze di rimborso vengano presentate dalle banche e dagli istituti finanziari predetti, per conto dei titolari effettivi delle azioni, le stesse devono contenere, per società emittente, ogni indicazione utile ad identificare detti titolari ed a conoscere l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di essi, nonchè la attestazione della residenza in Svizzera dei medesimi.

     In ogni caso le istanze di rimborso devono essere corredate della certificazione dell'Amministrazione fiscale svizzera circa la sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo, nonchè di quelle di cui al precedente paragrafo 2.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 26, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

          Art. 30.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

     a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1979;

     b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1979 [2] .

     3. Le domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione [3] .

     4. LaConvenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione aerea, marittima e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 1958, è abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2.

 

          Art. 31. [4]

     La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'art. 15 costituisce parte integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso, minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1984. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

     a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

     b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

 

 

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione

tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera

per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

 

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

     Resta inteso:

     a) che, per quanto concerne l'art. 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà a detta imposta;

     b) che le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 19 si applicano agli insegnanti italiani occupati in Svizzera, di cui al numero 1 dello scambio di note 27 novembre-18 dicembre 1973 tra l'Italia e la Svizzera e che gli insegnanti svizzeri in servizio nelle scuole svizzere dell'Italia sovvenzionati in tutto o in parte con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte italiane per le loro remunerazioni; la disposizione che precede è applicabile alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 1973 ed abroga lo scambio di note 27 novembre-18 dicembre 1973;

     c) Le disposizioni dell'art. 19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'art. 30 della Convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974, le domande di rimbor marzo ono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni si applicano anche alle remunerazioni percepite da cittadini italiani che prestano la loro attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti:

     - ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani);

     - INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza);

     - ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori);

     - INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale);

     - ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori);

     - ENAS (Ente nazionale di assistenza sociale);

     - ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali);

     - ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori); [5]

     d) che, nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'art. 24;

     e) che, in relazione al paragrafo 1 dell'art. 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale"; si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;

     e-bis) che, per quanto concerne l'articolo 27:

     (1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;

     (2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione:

     (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,

     (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,

     (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonchè indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,

     (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,

     (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;

     (3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);

     (4) lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati;

     (5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni [6].

     f) che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell'art. 29 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione.

 

 

Protocollo che modifica la Convenzione

tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera

per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo,

firmati a Roma il 9 marzo 1976

 

     Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero,

     Desiderosi di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (qui di seguito indicati quali la "Convenzione" e il "Protocollo")

     Hanno deciso di concludere un Protocollo di modifica ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari:

     - il Governo della Repubblica italiana:

     l'Ambasciatore Mario Mondello

     - il Consiglio Federale svizzero:

     l'Ambasciatore Antonino Janner

     i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione e del Protocollo:

 

     Articolo 1.

     I paragrafi 2 e 3 dell'art. 30 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Articolo 2.

     L'articolo 31 della Convenzione è soppresso e sostituito come segue:

     (Omissis).

 

     Articolo 3.

     1. Dopo la lettera b) del Protocollo è inserita la seguente disposizione:

     (Omissis).

     2. Le successive lettere c), d) ed e) del Protocollo diventano, fermo restando il loro contenuto, le lettere d), e) ed f).

 

     Articolo 4.

     Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile; esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.


[1] Articolo così sostituito dall'art. I del Protocollo 23 febbraio 2015, ratificato con L. 4 maggio 2016, n. 69.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Protocollo 28 aprile 1978, ratificato con L. 23 dicembre 1978, n. 943.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Protocollo 28 aprile 1978, ratificato con L. 23 dicembre 1978, n. 943.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del Protocollo 28 aprile 1978, ratificato con L. 23 dicembre 1978, n. 943.

[5] Lettera inserita dall'art. 3 del Protocollo 28 aprile 1978, ratificato con L. 23 dicembre 1978, n. 943.

[6] Lettera inserita dall'art. II del Protocollo 23 febbraio 2015, ratificato con L. 4 maggio 2016, n. 69.