§ 95.6.33 – L. 9 ottobre 1974, n. 583.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra I'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:09/10/1974
Numero:583


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità [...]
Art. 1.  I soggetti.
Art. 2.  L'oggetto.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Stabile organizzazione.
Art. 5.  Redditi immobiliari.
Art. 6.  Utili delle imprese.
Art. 7.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 8.  Imprese associate.
Art. 9.  Dividendi.
Art. 10.  Interessi.
Art. 11.  Canoni (royalties).
Art. 12.  Utili di capitale (capital gains).
Art. 13.  Professioni libere.
Art. 14.  Lavoro subordinato.
Art. 15.  Compensi e gettoni di presenza.
Art. 16.  Artisti e sportivi.
Art. 17.  Pensioni.
Art. 18.  Funzioni pubbliche.
Art. 19.  Ricercatori, insegnanti, studenti e apprendisti.
Art. 20.  Redditi non espressamente indicati.
Art. 21.  Concessione del credito di imposta.
Art. 22.  Agevolazioni di carattere personale per i non residenti.
Art. 23.  Non discriminazione.
Art. 24.  Procedura amichevole.
Art. 25.  Scambio di informazioni.
Art. 26.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 27.  Entrata in vigore.
Art. 28.  Denuncia.
Articolo 1.      a) Quando un articolo della presente convenzione prevede (con o senza condizioni) che il reddito percepito da un residente di uno Stato contraente, proveniente da fonti [...]
Articolo 2.      Questo protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma


§ 95.6.33 – L. 9 ottobre 1974, n. 583.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra I'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del protocollo aggiuntivo conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.

(G.U. 28 novembre 1974, n. 310).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito ed il protocollo aggiuntivo. conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 27 della convenzione stessa.

 

 

Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda

per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito

 

          Art. 1. I soggetti.

     La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. L'oggetto.

     1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti. qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

     3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione sono:

     a) in Irlanda (e qui di seguito indicate quali imposta irlandese):

     I. l'imposta sul reddito - compresa la sovraimposta (the income tax - including sur-tax);

     II. I'imposta sugli utili delle società (the corporation profits tax);

     b) in Italia (e qui di seguito indicate quali imposta italiana):

     I. l'imposta sul reddito dei terreni;

     II. l'imposta sul reddito dei fabbricati;

     III. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

     IV. l'imposta sul reddito agrario;

     V. l'imposta complementare progressiva sul reddito;

     VI. l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;

     VII. l'imposta sui dividendi.

     4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Irlanda oppure l'Italia, come il contesto richiede;

     b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     c) il termine "società" designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;

     d) l'espressione "residente dell'Irlanda" designa:

     I) una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Irlanda;

     II) ogni altra persona che è considerata residente in Irlanda ai fini dell'imposta irlandese e

     (aa) non residente in Italia ai fini dell'imposta italiana, o

     (bb) che soggiorna in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l'anno fiscale;

     e) l'espressione "residente dell'Italia" designa:

     I) una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Italia;

     II) ogni altra persona che è considerata residente in Italia ai fini dell'imposta italiana e

     (aa) non residente in Irlanda ai fini dell'imposta irlandese, oppure

     (bb) se residente in Irlanda, che vi soggiorna per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 91 giorni durante l'anno fiscale;

     f) le espressioni "residente di uno Stato contraente" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona residente dell'Irlanda o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede;

     g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     h) l'espressione "Autorità competente" designa:

     1) per quanto concerne l'Irlanda, i "Revenue Commissioners" o i loro rappresentanti autorizzati;

     2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

     2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

 

          Art. 4. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente convenzione l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) una officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci o prodotti appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che gode di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività commerciali in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppur no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 5. Redditi immobiliari.

     1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legge dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

 

          Art. 6. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

     4. Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 7. Navigazione marittima ed aerea.

     I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 8. Imprese associate.

     Quando

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto "in fatto" essere realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 9. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 non riguardano la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

     4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società che è residente dell'Irlanda ad un residente dell'Italia sono esenti dalla sovraimposta (sur-tax) irlandese.

     5. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie" dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

     6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

     7. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

     8. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del paragrafo 2.

 

          Art. 10. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dai quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato, a condizione che l'imposta così applicata non ecceda il 10 per cento dell'ammontare degli interessi stessi. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione della presente limitazione.

     3. Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

     5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

 

          Art. 11. Canoni (royalties).

     1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non sono tassabili che in detto altro Stato.

     2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

     4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

 

          Art. 12. Utili di capitale (capital gains).

     1. Gli utili provenienti dall'alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'art. 5 sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

     2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili non sono tassabili che nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.

     3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno degli Stati contraenti, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o base fissa. In questo caso, gli utili provenienti dall'alienazione di siffatti beni mobili sono tassabili in tale altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

     Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano, inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito del genere indicato negli articoli 9, 10 e 11, e questo reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 6 dell'art. 9, del paragrafo 4 dell'art. 10 o del paragrafo 3 dell'art. 11. In tali casi gli utili provenienti dall'alienazione di detti beni mobili sono tassabili nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente reddito.

     4. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili pertinenti alla gestione di tali navi ed aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva della relativa impresa.

 

          Art. 13. Professioni libere.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 14. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti come corrispettivo di lavoro subordinato effettuato nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente non sono tassabili che in quest'ultimo Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavora è quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

     b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 15. Compensi e gettoni di presenza.

     I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

 

          Art. 16. Artisti e sportivi.

     Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

 

          Art. 17. Pensioni.

     Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate nell'uno o nell'altro Stato contraente, ad un residente di uno Stato contraente, in relazione ad un cessato impiego, non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.

 

          Art. 18. Funzioni pubbliche.

     1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, non sono tassabili che in questo Stato, a meno che la persona fisica abbia la nazionalità dell'altro Stato contraente, senza avere anche la nazionalità del detto primo Stato.

     2. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

 

          Art. 19. Ricercatori, insegnanti, studenti e apprendisti.

     1. Le remunerazioni che una persona fisica di uno Stato contraente riceve per incarichi di studio o di ricerca ad alto livello o per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni presso una università, istituto di ricerca, scuola, collegio o altro istituto analogo nell'altro Stato contraente non sono tassabili in quest'ultimo Stato.

     2. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era prima residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato contraente.

 

          Art. 20. Redditi non espressamente indicati.

     Gli elementi di reddito conseguiti nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente convenzione non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.

 

          Art. 21. Concessione del credito di imposta.

     1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

     a) Nel caso di un residente dell'Irlanda, l'imposta italiana dovuta secondo la legge italiana ed in armonia con le disposizioni della presente convenzione, direttamente o mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonte situata in Italia, è deducibile, in conformità alle specifiche disposizioni della legge irlandese, dall'imposta dovuta in Irlanda sullo stesso reddito. Quando tale reddito è costituito da dividendi pagati da una società residente in Italia, la somma da dedurre è determinata aggiungendo all'imposta italiana dovuta sui dividendi l'imposta italiana dovuta dalla società sui suoi utili.

     Se l'elemento di reddito non è assoggettato all'imposta sul reddito ma soltanto all'imposta sugli utili delle società, la deduzione sarà fatta dall'imposta sugli utili delle società limitatamente, però, a quella parte d'imposta pagata in Italia che eccede il 27 per cento di tale elemento di reddito. La deduzione, tuttavia, non deve eccedere la quota d'imposta sugli utili delle società attribuite a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto ad imposta sugli utili delle società.

     b) Nel caso di un residente dell'Italia, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta irlandese sul reddito (non esente in Irlanda in virtù della presente convenzione) nel modo seguente:

     1) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Irlanda, direttamente o mediante ritenuta, deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte dovute sullo stesso reddito, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

     Se l'ammontare dell'imposta pagata in Irlanda su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

     2) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Irlanda eccedente il 27 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

     2. Nel caso di una persona fisica che è residente in Irlanda ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese ed è anche residente in Italia ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana, le disposizioni del paragrafo 1 a) si applicano al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Italia, e le disposizioni del paragrafo 1 b) si applicano al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Irlanda.

     Il reddito che una persona fisica residente in Irlanda ricava da fonti situate nel Regno Unito va considerato come reddito proveniente da fonti situate in Irlanda se detto reddito non è assoggettato all'imposta sul reddito del Regno Unito.

     3. Ai fini del presente articolo, gli utili o remunerazioni conseguiti in dipendenza dell'esercizio di una professione o impiego in uno Stato contraente sono considerati come redditi derivanti da fonti situate in tale Stato contraente, e le prestazioni di una persona fisica, la quale svolge la sua attività totalmente o principalmente su navi o aeromobili devono considerarsi compiute nello Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 22. Agevolazioni di carattere personale per i non residenti.

     1. Le persone fisiche che sono residenti dell'Italia godono, ai fini della applicazione dell'imposta irlandese, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda.

     2. Le persone fisiche che sono residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.

 

          Art. 23. Non discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     2. Il termine "nazionali" designa:

     a) per quanto riguarda l'Irlanda tutti i cittadini dell'Irlanda e tutte le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Irlanda;

     b) per quanto riguarda l'Italia, coloro che hanno la nazionalità italiana e tutte le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Italia.

     3. La tassazione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere conseguita in questo altro Stato con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

     5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che esse facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilità familiari, nè che esse facciano obbligo all'Irlanda di accordare ai nazionali dell'Italia le riduzioni o esenzioni previste dalle disposizioni del "Finance (Profits of Certain Mines) (Temporary Relief from Taxation) Act, 1956 (No 8 of 1956)", e successive modificazioni, o dalla parte II del "Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (No 47 of 1956)", e successive, modificazioni, o dal capitolo II o capitolo III della parte XXV del "Income Tax Act, 1967 (No 6 of 1967)".

     6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana.

     7. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

 

          Art. 24. Procedura amichevole.

     1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta oppure nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, secondo quale dei due termini sia posteriore.

     2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione. Esse possono altresì consultarsi ai fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detti accordi appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista tale scambio può avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

 

          Art. 25. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente convenzione.

     2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quella dell'altro Stato contraente;

     b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 26. Funzionari diplomatici e consolari.

     Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 27. Entrata in vigore.

     1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

     2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

     a) In Irlanda:

     I) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile 1967;

     II) in ordine all'imposta sugli utili delle società, per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile 1967, e per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data;

     b) In Italia:

     in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1967.

 

          Art. 28. Denuncia.

     La presente convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione con preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare successivo all'anno 1971. In tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia:

     a) In Irlanda:

     I) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

     II) in ordine alle imposte sugli utili delle società, per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data.

     b) In Italia:

     in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

     In fede di ciò i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

 

Protocollo aggiuntivo

alla convenzione fra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie

imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

 

Preambolo

     Il Governo della Repubblica italiana

     ed

     il Governo d'Irlanda:

     Riferendosi alla convenzione da loro stipulata per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata oggi, hanno convenuto di adottare le ulteriori seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della predetta convenzione:

 

          Articolo 1.

     a) Quando un articolo della presente convenzione prevede (con o senza condizioni) che il reddito percepito da un residente di uno Stato contraente, proveniente da fonti situate nell'altro Stato contraente, sia tassabile soltanto nel detto primo Stato o che sia assoggettato ad imposta nell'altro Stato con aliquota ridotta e, ai sensi della legge in vigore nel detto primo Stato, il citato reddito è soggetto a tassazione con riferimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quello Stato e non con riferimento al suo ammontare totale, allora l'esenzione o la riduzione di aliquota accordata nell'altro Stato ai sensi di siffatto articolo si applicherà soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nel detto primo Stato.

     b) L'art. 7, relativo agli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1960.

     c)

     I) Se ai sensi del capitolo IV della parte XXV del "Income Tax Act", 1967 (no. 6 of 1967) (qui di seguito indicato come "prima legge"), o ai sensi del capitolo 1 della parte XXV di detto "Act" (qui di seguito indicato come "seconda legge"), l'imposta sugli utili di una società non è dovuta sull'intero ammontare di tali utili, per il dividendo derivante da siffatti utili versati da detta società ad una società che è residente in Italia e che possiede direttamente almeno il 51 per cento del patrimonio della società che paga i dividendi, l'Italia accorderà la deduzione dell'imposta irlandese che sarebbe stata pagata in mancanza, a seconda del caso, della prima o della seconda legge, in conformità alla disposizioni dell'art. 21.

     II) Il precedente sub-paragrafo i) non avrà effetto in relazione ai dividendi pagati in dipendenza di utili realizzati, nel caso della prima legge, dopo il 5 aprile 1980, e, nel caso della seconda legge, dopo il 25 novembre 1983.

 

          Articolo 2.

     Questo protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

     Esso entrerà in vigore contemporaneamente alla convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata oggi e avrà la stessa durata della convenzione in conformità agli articoli 27 e 28 della convenzione stessa.

     In fede di che i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo ed apposto i loro sigilli.

     Fatto in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.