| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.5 dichiarazioni | 
| Data: | 16/05/1977 | 
| Numero: | 198 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni: | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | 
§ 95.5.D - Legge 16 maggio 1977, n. 198.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
(G.U. 19 maggio 1977, n. 135)
     E' convertito in legge il 
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis.
     In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della 
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.
     La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.