§ 95.2.64 - D.L. 12 giugno 1993, n. 186 .
Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:12/06/1993
Numero:186


Sommario
Art. 1.      Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - Via Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via Lambertesca - è differita al 20 dicembre [...]
Art. 2.      I soggetti di cui all'articolo 1 sono identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.2.64 - D.L. 12 giugno 1993, n. 186 [1].

Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze

(G.U. 14 giugno 1993, n. 137)

 

 

     Art. 1.

     Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - Via Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via Lambertesca - è differita al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 2.

     I soggetti di cui all'articolo 1 sono identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 9 luglio 1993, n. 219.