Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 01/07/1952 |
Numero: | 864 |
Sommario |
Art. unico. Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, già prorogato fino al 15 aprile 1951, è da tale data [...] |
§ 95.2.2d - Legge 1 luglio 1952, n. 864. [1]
Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
(G.U. 17 luglio 1952, n. 164).
Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del